(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 5
                        del 23 febbraio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Principi ed obiettivi
 
   1. La presente legge,  in  attuazione  di  quanto  disposto  dagli
articoli  3  e  34  della  Costituzione,  dall'art. 4 dello Statuto e
dall'art. 44 del decreto del presidente della  Repubblica  24  luglio
1977  n.  616,  nonche'  dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, assicura
uguaglianza  di  accesso  all'istruzione  superiore,  rimuovendo  gli
ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale,  che di fatto vi pongono
limiti, e, in particolare, consente ai capaci e meritevoli, anche  se
privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
   2.  L'attuazione del diritto allo studio universitario avviene nel
rispetto del pluralismo degli indirizzi culturali e delle  competenze
stabilite  dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, in conformita' con gli
obiettivi della programmazione nazionale e regionale.
   3.  Per  la  realizzazione  delle  finalita'  di cui alla presente
legge, la Regione collabora, tramite accordi di  programma  ed  altre
intese  e  convenzioni,  con l'universita' degli studi di Genova, gli
istituti di istruzione superiore di grado universitario con sede  nel
proprio territorio e gli enti locali.