(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 5 del 23 febbraio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Principi ed obiettivi 1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 44 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, nonche' dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, assicura uguaglianza di accesso all'istruzione superiore, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che di fatto vi pongono limiti, e, in particolare, consente ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 2. L'attuazione del diritto allo studio universitario avviene nel rispetto del pluralismo degli indirizzi culturali e delle competenze stabilite dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, in conformita' con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale. 3. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione collabora, tramite accordi di programma ed altre intese e convenzioni, con l'universita' degli studi di Genova, gli istituti di istruzione superiore di grado universitario con sede nel proprio territorio e gli enti locali.